Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23 art. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Il citato articolo dispone che:

  1. "Tutte le strutture sanitarie, sociali o socio sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano servizi, hanno l'obbligo di rendere pubblico quanto percipito.
  2. Le persone giuridiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante la pubblicazione sui propri siti internet dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento.
  3. Le persone fisiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante l'affissione nella sede in cui operano, negli spazi accessibili agli utenti, di un prospetto dal quale risulti quanto percepito, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento.
  4. la pubblicazione deve avere, in ogni caso, le caratteristiche della completezza, della facile accessibilità da parte degli utenti ed evidenziare in maniera adeguata quanto ricevuto dalla pubblica amministrazione."

IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO SI PUBBLICANO I BILANCI  2016-2017- 2018 - 2019

 

 

Portaperta_Bilancio_2016.pdf

Bilancio_sociale_2016.pdf

Portaperta_BILANCIO_2017.pdf

Bilancio_SOCIALE_2017.pdf

Bilancio_sociale_PORTAPERTA_2018.pdf

BILANCIO_2018.pdf

 

/BILANCIO2019.pdf

/bilancio_sociale_2019.pdf