Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23 art. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Il citato articolo dispone che:
- "Tutte le strutture sanitarie, sociali o socio sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano servizi, hanno l'obbligo di rendere pubblico quanto percipito.
- Le persone giuridiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante la pubblicazione sui propri siti internet dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento.
- Le persone fisiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante l'affissione nella sede in cui operano, negli spazi accessibili agli utenti, di un prospetto dal quale risulti quanto percepito, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento.
- la pubblicazione deve avere, in ogni caso, le caratteristiche della completezza, della facile accessibilità da parte degli utenti ed evidenziare in maniera adeguata quanto ricevuto dalla pubblica amministrazione."
IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO SI PUBBLICANO I BILANCI 2016-2017- 2018 - 2019
Portaperta_Bilancio_2016.pdf
Bilancio_sociale_2016.pdf
Portaperta_BILANCIO_2017.pdf
Bilancio_SOCIALE_2017.pdf
Bilancio_sociale_PORTAPERTA_2018.pdf
BILANCIO_2018.pdf
/BILANCIO2019.pdf
/bilancio_sociale_2019.pdf